In materia di tutela sanitaria nella disciplina dell’atletica leggera, è tutt’ora in vigore il D.M. del 18 febbraio 1982 (pubblicato nella G.U. del 05.03.1982) integrato col D.M. 28 febbraio 1983 (pubblicato nella G.U. del 15.03.1983) sull’accertamento obbligatorio della idoneità all’attività sportiva agonistica.
La certificazione dell’idoneità specifica alla pratica dell’atletica leggera:
1) è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica;
ha validità annuale;
2) deve essere conservata dal Presidente della Società sportiva di appartenenza che, peraltro, è tenuto a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo (secondo la circolare n° 7 emanata dal Ministero della Sanità il 31 gennaio 1983).
In considerazione di quanto previsto dall’art. 1 del superiore D.M. del 18 febbraio 1982, come integrato dal successivo D.M. del 28 febbraio 1983, che demanda alle Federazioni Sportive Nazionali la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva, la FIDAL ha aggiornato le categorie degli atleti agonisti (Delibera del Consiglio federale n° 30 del 11 ottobre 2003).
Pertanto, per l’anno 2010, per la FIDAL sono considerati a tutti gli effetti “agonisti” gli atleti delle seguenti categorie
per le quali è obbligatoria la visita medica di idoneità agonistica:
- RAGAZZI M/F (12 – 13 anni);
- CADETTI M/F (14 – 15 anni);
- ALLIEVI M/F (16 – 17 anni);
- JUNIORES M/F (18 – 19 anni);
- PROMESSE M/F (20 – 21 – 22 anni);
- SENIORES M/F (da 23 anni ed oltre);
- AMATORI M/F (da 23 a 34 anni);
- MASTERS M/F (da 35 anni ed oltre).
E’ opportuno precisare che gli atleti vengono inseriti nelle rispettive categorie in relazione all’anno di nascita
(millesimo) e non in base al giorno e al mese di nascita.
Tale accertamento sulla idoneità agonistica, che deve essere effettuato esclusivamente da medici specialistici in Medicina
dello Sport (presso strutture pubbliche o presso Centri e/o Studi autorizzati, a seconda delle normative emanate in materia
da ciascuna Regione), prevede:
1. visita;
2. elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
3. spirografia;
4. esame urine;
5. eventuali ulteriori esami specialistici e strumentali che il medico specialista ha facoltà di richiedere su motivato sospetto clinico.
E’ utile, da parte dell’atleta, esibire al medico specialista l’esito dei cosiddetti esami di sangue, opportunamente fatti qualche giorno prima della visita medico-sportiva.
Gli atleti/e della categoria Esordienti devono, invece, sottoporsi preventivamente con periodicità annuale, a norma del D.M. 28 febbraio 1983, a visita medica di idoneità “non agonistica”, presso il medico di base, anche non specialista, intesa ad accertare lo stato di buona salute (salvo accertamenti specialistici integrativi su parere medico).
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